Era stato multato per eccesso di velocità perché stava correndo dal
veterinario per cercare di salvare la vita al proprio gatto. Il giudice di Pace
ha deciso di accogliere il suo ricorso, e di annullare il verbale, perché se è
vero che lo stato di necessità ad oggi riguarda solo le persone, è anche vero
che la legislazione ormai considera gli animali domestici qualcosa di più di
una “mera res”.
Il gatto non è una cosa o un mero bene di possesso e l’errore
del proprietario, che ha superato i limiti di velocità, risulta “scusabile”. La
sentenza è stata resa nota da Confconsumatori Toscana.
Spiega l’associazione: “Con sentenza 249/15, il Giudice di Pace di
Pisa ha accolto il ricorso avanzato dal proprietario di un gatto in grave
pericolo di vita – e poi deceduto -, multato per eccesso di velocità durante il
trasporto dell’animale presso un veterinario, nel tentativo estremo di
salvargli la vita. L’uomo, nell’impugnare la sanzione, aveva invocato lo stato
di necessità, rappresentando come sul territorio non esistessero mezzi di
soccorso da poter eventualmente chiamare per il trasporto d’urgenza del
felino”.
Il Giudice di Pace di Pisa gli ha dato ragione e nell’annullare il verbale
ha ammesso che “è vero che lo stato di necessità così come ritenuto dalla legge
e dalle correnti giurisprudenziali richiede che il soggetto in pericolo
imminente sia una persona fisica, mentre nel caso di specie il fatto concerne
un animale”, ma anche, spingendosi oltre, che “la stessa legislazione
penale ha visto in tempi recenti un inasprimento delle pene per i
maltrattamenti di animali, manifestando quindi un’attenzione a considerare
l’animale, soprattutto quello domestico, come qualcosa di più di una mera res,
anche se certamente non può parlarsi dell’animale come di un soggetto portatore
di diritti alla stregua dell’essere umano”. Per il giudice dunque, sul
piano psicologico, il cittadino poteva ritenersi legittimato a
raggiungere l’ambulatorio del veterinario nel minor tempo possibile
per salvare il proprio gatto e, si legge nella sentenza, “risulta pertanto
scusabile l’errore da lui commesso nell’avere superato, peraltro in misura
contenuta, i limiti di velocità” – il cittadino infatti andava a 64 km/h in un tratto
stradale in cui il limite è di 50
km/h.
“Se pertanto poteva essere legittimo il comportamento dell’agente
accertatore che, in mancanza di elementi immediati di verifica della situazione
concreta, ha elevato il verbale di contestazione, tale provvedimento – prosegue
la sentenza – deve essere oggi annullato, stante la mancanza dell’elemento
soggettivo dell’illecito, risultando sussistente uno stato di necessità
quantomeno putativo, e comunque scusabile l’errore commesso
dall’odierno ricorrente”.
In relazione alla multa, il Giudice ha inoltre rilevato che nel caso di
specie debba applicarsi il principio giurisprudenziale secondo cui “in tema di
sanzioni amministrative, non è sufficiente che siano accertati gli estremi
oggettivi della violazione, ma occorre altresì, per l’affermazione di
responsabilità, che la condotta sia almeno colposa, e la colpa è esclusa
quando, secondo il disposto del secondo comma dell’art. 3 L. 689/81, la violazione è
commessa per errore sul fatto non determinato da colpa dell’agente” (Cass. sez.
III, 12.5.2000, n. 6111).
Il ricorrente aveva invocato diversi precedenti a sostegno
delle propria richiesta, fra cui la sentenza del Giudice di Pace di Chieti (26
maggio 2011, n. 369) che ravvisava lo stato di necessità per il trasporto di un
animale in imminente pericolo di vita, e la sentenza (n. 1/2012) con cui il
Giudice di Pace di Offida aveva accolto il ricorso promosso da un medico
veterinario, multato per eccesso di velocità mentre, contattato da una cliente,
si recava tempestivamente da lei per prestare soccorso al suo cane in imminente
pericolo di vita, e in condizioni così gravi da non poter essere in alcun modo
trasportato.
Secondo Confconsumatori si sta profilando un chiare mutamento di
sensibilità anche da parte del legislatore sulle questiono che riguardano i
diritti degli animali. L’associazione sottolinea che la legge 14
agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo), all’art. 1 (Principi generali) afferma: “Lo
Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli
atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine
di favorire la corretta convivenza tra l’uomo e animale e di tutelare la salute
pubblica e l’ambiente”.E argomenta: “E allora, se la tutela degli
animali di affezione è un principio affermato dallo Stato, può essere
considerata una facoltà legittima quella esercitata da chi, per salvare il
proprio animale da una situazione di pericolo imminente di vita, superi il
limite di velocità per trasportare il predetto animale presso una clinica
veterinaria. Anche la tutela della vita dell’animale, dunque, dovrebbe essere
presa in considerazione ai fini del bilanciamento degli interessi in gioco”.
Una legge del 2010 (L. 29 luglio 2010, n. 120, all’art. 31, rubricato
“Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi
di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali”) ha inoltre
affermato che il trasporto di un animale “in gravi condizioni di salute” può
essere considerato effettuato “in stato di necessità” sussistendo le condizioni
individuate da un emanando decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti (a tutt’oggi però non ancora emanato). Per Confconsumatori si
tratta con tutta evidenza di “notevoli passi in avanti verso una
legislazione diretta a tutelare gli animali quali esseri “senzienti”,
cioè capaci di provare gioia e dolore, in linea con i principi stabiliti nel
Trattato dell’Unione Europea”.
Art. redatto da Help Consumatori
Nessun commento:
Posta un commento